Indennità iscro 2022 – per iscritti gestione separata
Con messaggio 1569 del 07 aprile 2022 l’INPS ha annunciato che a partire dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2022 sarà possibile presentare domanda per l’indennità ISCRO, l’ammortizzatore sociale destinato ai titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) .
Potenziali beneficiari sono i lavoratori iscritti alla Gestione separata, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- esercizio di professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR D.P.R. 917/1986; rientrano nella misura anche i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti o professioni;
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- nel caso di esercizio di cariche elettive o politiche, è possibile richiedere l’indennità ISCRO solo se si percepisce esclusivamente il gettone di presenza;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda (quindi, per le domande presentate nel 2022 occorre guardare al 2021) un reddito derivante dall’attività autonoma svolta non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda stessa. Di conseguenza, la richiesta di indennità effettuata al 2022 dovrà essere effettuata previa verifica del reddito 2021 posto a confronto con la media dei redditi 2018-2019 e 2020;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (Durc regolare);
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Quanto all’ammontare dell’indennità, la stessa viene riconosciuta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda:
- per un massimo di 6 mesi;
- senza accredito di contribuzione figurativa;
- in misura pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, con un minimo di 250 euro ed un massimo di 800 euro (importi rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente).
Se interessati invitiamo a contattarci all’indirizzo eleonora@duedconsulting.it


